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Annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro

dal sito dell'Agenzia delle Entrate:

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a mille euro.


Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

• interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

• sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973).


L’annullamento automatico non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

• capitale;

• rimborso spese per procedure esecutive;

• diritti di notifica.


Diversamente da quanto previsto per l’annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.


Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D. Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.


Ciò premesso, l’art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i citati Enti possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

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