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Relazioni di inizio e fine mandato

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L’adempimento, previsto dal decreto del 26/4/2013 in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011,
obbliga i comuni a redigere, la relazione di fine mandato, entro il novantesimo giorno dall’inizio
del mandato elettorale. Il contenuto dell’elaborazione dovrà rispettare il modello previsto dal Decreto del 26/4/2013 che ha approvato gli schemi tipo di relazione.
L'elaborato deve essere redatto dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e deve essere sottoscritto dal Sindaco.

Relazione fine mandato

L’adempimento, previsto dal decreto del 26/4/2013 in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011,
obbliga i comuni a redigere, la relazione di fine mandato, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato elettorale. Il contenuto dell’elaborazione dovrà rispettare il modello previsto dal Decreto del 26/4/2013 che ha approvato gli schemi tipo di relazione. L'elaborato deve essere redatto dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e deve essere sottoscritto dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
Nei successivi quindici giorni, poi, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione
dell'Ente locale e trasmessa sia al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sia alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti.

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